Marcature CE

La norma di riferimento per gli aggregati destinati al calcestruzzo è la UNI EN 12620. Per facilitare la comprensione di quanto contenuto nella dichiarazione di conformità che accompagna tutte le forniture dell’aggregato, le norme di riferimento hanno adottato alcune regole ed acronimi, che di seguito vengono riepilogati.

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Categoria: livello di una proprietà di un aggregato espressa come intervallo di valori o come valore limite. Qualora il valore di una proprietà sia richiesto, ma non definito da limiti specificati, il valore dovrebbe essere dichiarato dal Produttore come appartenente ad una determinata categoria: xx dichiarato, quindi, per esempio un valore di indice di appiattimento 55 corrisponderebbe a FI 55. Ne consegue che ove questi indici non potessero essere applicati all’aggregato da marcare questi non devono essere indicati.
N.R. qualora una proprietà non sia richiesta, può essere utilizzata la dicitura “Nessun Requisito”.

NPD: il requisito nei riguardi di una determinata caratteristica non è applicabile in quegli Stati Membri che non possiedono alcuna regolamentazione per tale caratteristica, per l’utilizzo del prodotto. L’opzione “Nessuna Prestazione Determinata” non può essere usata qualora la caratteristica o la prestazione siano soggette ad un livello di soglia.

Forme dei granuli: Viene descritta attraverso l’indice di appiattimento e l’indice di forma degli aggregati grossi. Le norme prevedono specificatamente l’utilizzo dei simboli SI e FI, secondo una classificazione che varia a seconda della destinazione d’uso. Per gli aggregati per calcestruzzi i prospetti 8 e 9 della EN UNI 12620 considerano 5 diverse classi.

Designazione Granulometrica: Tutti gli aggregati devono essere descritti in termini di dimensioni tramite la designazione d/D (dove d rappresenta la dimensione inferiore e D quella superiore dello staccio). Le dimensioni dell’aggregato devono avere un rapporto D/d non minore di 1,4. Occorre fare attenzione a non confondere il D con il diametro massimo dell’aggregato utilizzato fino ad oggi per classificare gli aggregati. Infatti mentre nel passato il diametro massimo rappresentava la dimensione del vaglio superiore di selezione dell’aggregato con la nuova norma D corrisponde a un Diametro “massimo nominale”, valutato, secondo le regole riportate nel prospetto 2 della UNI EN 12620. Il D è quindi spesso inferiore a Dmax utilizzato precedentemente. Stesso ragionamento vale per il diametro inferiore. Le nuove norme non si limitano solo ad introdurre dei limiti sui diametri inferiori e superiori, ma anche sulle cosiddette “code”, cioè sui sottovagli e sui sopravagli: per spingere il produttore a designare il più correttamente possibile l’aggregato; vengono infatti stabilite delle tolleranze entro le quali la percentuale granulometrica dell’aggregato deve ricadere. Per esempio un aggregato grosso in categoria Gc85/20 rappresenta una maggiore precisione granulometrica di un Gc80/20, quindi risulta essere di sicuro un prodotto migliore.

Massa volumica e assorbimento d’acqua: nel certificato va indicato il valore determinato secondo la EN 1097-6. Tramite questo valore è possibile definire se l’aggregato è gelivo (nel caso che l’assorbimento sia inferiore all’1%).

Qualità delle polveri: la UNI EN 12620 definisce le polveri che vengono comunemente chiamate fini. L’appendice D stabilisce che questi si possono non considerare dannosi. Per esempio quando l’equivalente in sabbia è maggiore di 80 oppure quando il contenuto di polveri supera il 3% queste vengono considerate dannose.

Contenuto e composizione; emissione di radioattività e rilascio di sostanze pericolose: sono da riportarsi secondo prospetti definiti chiaramente e distinti secondo la particolare destinazione d’uso dell’aggregato in questione.

OBBLIGHI DI LEGGE

Il produttore si trova a dover garantire le prestazioni del proprio materiale attraverso la periodica esecuzione di controlli affinchè sia consentita la “Marcatura CE”. Prestazioni che deve documentare e integrare – con attenzione – in ogni documento di consegna. L’indicazione di valori non corretti comporta seri problemi al fornitore di aggregati. Ricordiamo a tal proposito che l’artò. 517 del c.p. recita: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nome, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito,…,con la reclusione fino a un anno o con una sanzione amministrativa di 1032.00 Euro”. Inoltre il DPR 246 del 24/04/93 riporta che: “…I prodotti, che risultino non muniti di conformità CE,… devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici od opere pubbliche.

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